ZES & ZFD

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Competenza e comunicazione 
le keywords per una strategia efficace

Fulcro della strategia delle ZES e delle ZFD è una comunicazione efficace che metta l’investitore nelle condizioni di approvigionarsi ad un set di informazioni e di processi su cui si gioca parte della competitività delle ZES nel panorama globale dei Sistemi Logistico Portuali. 

Stante alle previsioni del Piano di sviluppo strategico delle ZFD e delle ZES, l’oggetto del piano di marketing si concentrerà sulla diffusione delle opportunità localizzate in area ZES, sulle agevolazioni fiscali e semplificazioni e sulle modalità di richiesta di accesso alla Zone.

Il piano di marketing prevede che dovranno trovare copertura finanziaria nel bilancio degli enti partecipanti eventi ordinariamente previsti e pianificati in modo ricorrente nel corso dell'anno (es. fiere, eventi, convegni) e, in seconda battuta, attraverso una ricognizione di tutti gli strumenti di finanziamento che possano contribuire a finanziare il piano (es. programmazione operativa cofinanziata U.E. a livello regionale e nazionale) nonché a iniziative a carattere istituzionale già in essere che possano rappresentare un veicolo dedicato (es. missioni istituzionali all'estero, con specifico riferimento ai paesi e ai settori target).

In tale prospettiva ci proponiamo di assumere iniziative di comunicazione e diffusione in diretta collaborazione, anche organica, con la struttura organizzativa della ZES al fine dell’organizzazione diretta di convegni, meeting, manifestazioni, produzione video e materiale divulgativo, tenuta di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, conduzione ed ideazione di campagne pubblicitarie e di marketing.

Il marketing territoriale dovrà essere mirato anche ad instaurare rapporti di durevole collaborazione con istituzioni (ad es. Italian Trade Agency ITA, Ministeri, Invitalia, Agenzia per lo Sviluppo Regionale, Regioni, Ambasciate, Camere di Commercio, A.d.S.P., ecc.), con banche ed altre società di credito industriale (Intesa Sanpaolo, SRM, altre banche di credito industriale), studi professionali ed enti, organismi ed associazioni per i rapporti bilaterali.

Zona economica Speciale

La misura che ha istituito ed identificato le Zes è l’articolo 4 Decreto Legge numero 91 del 20 giugno 2017 n. 91. Al comma 2 vengono identificate le zone Zone Economiche Speciali:

“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche’ presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).”

La principale caratteristica è, dunque, quella di avere almeno un’area portuale.

Le Zes sono identificate all’interno delle norme europee come:

  •  “meno sviluppate”, ossia con un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea: tra queste rientrano le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania;
  •  “in transizione”, ossia con un PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea: appartengono a questa categoria le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

In queste regioni, nelle quali possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli.

Nella rete globale invece sono compresi diversi porti, tra i quali quelli di Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Il provvedimento prevede un credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES, Zone Economiche Speciali, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti. Il limite massimo per ogni progetto di investimento è di 50 milioni di euro.

Per richiedere il credito di imposta i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati degli investimenti e il credito di imposta da autorizzare.

L’autorizzazione è comunicata dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’area autenticata dei servizi telematici nella sezione “ricevute”.

Il credito di imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica attraverso i canali Entratel e Fisconline a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Zfd
zona franca doganale

Le attività occorrenti per nuovi insediamenti ed investimenti consistono:

Zone Franche

(art. 243–249 Reg. 952/2013) 

I porti franchi o zone franche o depositi franchi (ZFD) sono zone economiche ben delimitate poste all’interno di uno Stato Membro, separate a fini doganali dal territorio dell’UE e sottoposte a controllo da parte dell’autorità doganale.

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali crocevia di commerci ed esportazioni, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.

L’operatore economico che detenga merce all’interno della zona franca per ragioni di deposito, trasformazione e lavorazione è obbligato a tenere apposito registro e contabilità di magazzino nella forma prevista dall’autorità doganale allo scopo di permettere alle autorità doganali di identificare la merce e i suoi spostamenti (con indicazione della natura della merce, del numero dei colli, dei marchi, lo status doganale, il documento di trasporto presente in entrata ed uscita). Analogamente in caso di cessione l’operazione va comunque fatturata con rilevanza ai fini del volume d’affari, ma non ai fini del plafond.

Il regime delle zone franche nel nuovo codice unionale è previsto in una sola tipologia, quella interclusa (art. 243 Reg. 952/2013), in cui il perimetro e i cui punti di entrata e di uscita sono sottoposti a vigilanza doganale. L’art. 211 del Reg. 952/2013 non prevede per tale regime né la necessità di rilasciare un’autorizzazione né la prestazione di una garanzia. L’art. 243, 952/2013 si limita a prevedere che gli Stati membri devono destinare alcune parti del territorio dell’Unione a zona franca. L’art. 223, par. 2), Reg. 952/2013 ha previsto la possibilità di autorizzare, se viene garantita la vigilanza doganale, l’utilizzo delle merci equivalenti anche nelle zone franche. Ciò permetterebbe di utilizzare merce unionale equivalente al posto di quella non unionale stoccata nella zona franca

Franchigia Doganale

  • (reg CEE 1186/2009)

    Il regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 stabilisce i casi nei quali viene concessa una franchigia doganale ad una merce in occasione della sua importazione nella CE (immissione in libera pratica) o della sua esportazione dalla CE. Esso si applica fatti salvi i divieti o le restrizioni per le importazioni o le esportazioni motivati da ragioni d’ordine o di sicurezza pubblici, di tutela della sanità o della vita, di protezione del patrimonio nazionale e della proprietà industriale o commerciale. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 – G.U. dell’U.E. serie L n. 324 del 10 dicembre 2009 (allegato alla presente comunicazione), che riporta la versione codificata del regime comunitario delle franchigie doganali e sostituisce il Regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e le sue successive modificazioni.

    La franchigia dai dazi all’importazione riguarda numerose categorie di merci, per un quadro di tutte le categorie merceologiche coinvolte e degli adempimenti necessari rimandiamo al Reg CE 1186/2009 e alla Circolare 22/D del 2004 dell’Agenzia delle Dogane consultabili e scaricabili nell’area download.

AGEVOLAZIONI E BENEFICI

Per non perdere le agevolazioni, le imprese richiedenti devono inoltre mantenere la loro attività nella Zes per almeno i sette anni successivi al completamento dell’investimento.

 

Non possono richiedere il credito di imposta coloro i quali operano nei seguenti settori e industrie:

  • industria siderurgica;
  • industria carbonifera;
  • industria della costruzione navale;
  • industria delle fibre sintetiche;
  • industria dei trasporti e delle relative infrastrutture;
  • industria della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • settore creditizio;
  • settore finanziario;
  • settore assicurativo;
  • settore dell’agricoltura;
  • settore della pesca;
  • settore dell’acquacoltura.

Non possono inoltre fare richiesta dell’agevolazione le imprese in difficoltà.

Le attività di attrazione sono finalizzate a fornire e preparare una “piattaforma professionale multidisciplinare” volta ad orientare ed affiancare l’imprenditore nelle strategie volte all’utilizzo degli incentivi e dei benefici di cui alcune sotto elencate:

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 1

L’articolo 1 del D.L. n.91/2017, più nel dettaglio, introduce forme di finanziamento e incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, finalizzate a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La misura, è stata denominata “Resto al Sud” ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni:
  1. residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Il termine di trasferimento, invece, in caso di residenza all’estero è di centoventi giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria.
  2. che non abbiano fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all’autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento,
  3. che non siano titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché, infine che non siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell’accettazione del finanziamento che per tutta la durata del rimborso dello stesso). 
    Il finanziamento consiste per il 35 % in erogazioni a fondo perduto e per il 65 % in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. All’onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 2

Con l’articolo 2 del D.L. n.91/2017, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, è stata estesa la suddetta misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell’ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall’articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 % della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 70 % della spesa ammissibile.

L’articolo interviene, altresì, sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.

Sempre nel settore agricolo, con l’articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto e alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero xylosandrus compactus) che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 3

L’articolo 3 del D.L. n.91/2017, reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto, ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni, terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni (vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni) che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d’uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad includere nelle agevolazioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.

 

2.4 D.L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 3-bis

 

L’articolo 3-bis del suddetto decreto, contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l’attuazione e l’impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un’apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell’ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 3-ter

L’articolo 3-bis del D.L. n.91/2017 prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. Con l’articolo in esame si dispone che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento

L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 4 e 5

Gli articoli 4 e 5 c del D.L. n.91/2017 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com’è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.

La Zona Economica Speciale deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata; può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale. Deve, altresì, comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

L’istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

È prevista, inoltre, l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d’imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.

Il decreto Sud prevede di creare almeno cinque Zes in altrettante regioni meridionali. Si è poi concordato di istituirne due per ciascuna regione. A questo fine sono già stati stanziati circa 200milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono sostanzialmente due: le imprese devono mantenere le attività nella Zes per almeno 7 anni (termine elevato nel corso dell’esame al Senato rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell’investimento oggetto della agevolazione (pena la revoca dei benefici concessi e goduti) e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

A tal fine vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l’istituzione (affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un’area di sistema portuale.

Quanto alla gestione dell’area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione (o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale) da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture.

Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti (articolo 4).

Si prevedono poi procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che per le imprese già operanti ovvero per le nuove che si insediano nelle ZES riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.

A tali agevolazioni si aggiungono poi benefici fiscali, rivolti in particolare alle imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES: queste potranno utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno- acquisiti entro il 31 dicembre 2020 – nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Inoltre l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. In corso in Parlamento il rinvio al 31 dicembre 2023.